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Tar conferma multe q8 eni intesa anticoncorrenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato le significative sanzioni comminate a Q8 (290.722.686 euro) ed Eni (336.214.660 euro) per un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore della vendita del carburante per autotrazione.
Le sentenze, quasi identiche per i due casi, ribadiscono la gravità delle condotte anticoncorrenziali.
Tuttavia, per quanto riguarda Esso Italiana, sanzionata inizialmente con 129.363.561 euro, i giudici hanno rinviato la questione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per una rideterminazione della sanzione.
L’indagine e il ruolo del whistleblower
La complessa vicenda giudiziaria, conclusasi con sentenze tecniche e dettagliate, ha avuto origine da un’istruttoria avviata nel marzo 2023.
Un whistleblower (segnalatore) ha fornito le informazioni cruciali che hanno permesso di scoprire come i principali operatori petroliferi si fossero coordinati per influenzare il valore della componente bio nel prezzo del carburante.
Questa componente era stata introdotta per ottemperare agli obblighi normativi vigenti.
Il cartello e lo scambio di informazioni
L’Autorità ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, irrogando sanzioni per un totale complessivo di 936.659.087 euro.
Secondo l’Antitrust, le compagnie petrolifere si erano coordinate attraverso scambi di informazioni, diretti o indiretti, per determinare il valore della componente bio nel prezzo del carburante.
Questo cartello, sanzionato e contestato, sarebbe stato attivo dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2023, facilitato da comunicazioni pubblicate su “Staffetta Quotidiana”.
Il giudizio del tar sulla collusione
Il Tar ha respinto le censure relative alla presunta carenza o travisamento dell’istruttoria e alla mancanza di prova della finalità collusiva.
I giudici hanno stabilito che il quadro presentato dall’Autorità ha assunto una consistenza e un grado di condivisione tra tutti gli operatori tale da determinare una condotta commerciale comune.
Lo scambio di informazioni, si legge nelle sentenze, ha facilitato la collusione, contribuendo alla comprensione reciproca di un sistema di ricompensa/punizione tipico degli accordi collusivi.
Proporzionalità delle sanzioni e il caso esso italiana
In merito alla proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle condotte, il Tar ha ritenuto che le multe inflitte a Q8 ed Eni fossero adeguate.
Le sanzioni corrispondevano infatti all’1,13% del fatturato totale mondiale di Q8 e a meno dell’1% del fatturato totale mondiale di Eni.
In questi casi, i giudici hanno stabilito che non sussistono i presupposti per una riduzione giudiziale, la quale richiederebbe una valutazione delle condizioni economiche e del risultato di utile o perdita di esercizio.
Diversa è stata la valutazione per Esso Italiana, la cui sanzione corrispondeva al 6,59% del fatturato totale mondiale.
Il Tar ha ritenuto che tale disparità fosse priva di motivazione, ravvisando i presupposti per una riduzione giudiziale e affidando la rideterminazione della sanzione alla stessa Autorità.
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